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Tutte le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/01) che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale  il nominativo del consulente, l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso, pena l'inefficacia del contratto stesso (art. 3, comma 18 , della Legge 244/07).